Norme essenziali
Parte terza - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXVI - Delle Mozioni e Risoluzioni
Art. 111
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- Quando chi ha proposto la mozione lo richieda, l'Assemblea, sentiti il Governo e un oratore a favore e uno contro, fissa la data della discussione.
- (Abrogato). (*)
(*) Comma abrogato il 30 novembre 2022.
Testo del 1971 | Modificato il 30.11.2022 |
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1. Quando chi ha proposto la mozione lo richieda, l'Assemblea, sentiti il Governo e un oratore a favore e uno contro, fissa la data della discussione.
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1. Identico
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2. Quando chi ha proposto la mozione vi rinunzi, essa deve essere egualmente discussa e votata se lo richiedano un presidente di Gruppo o dieci deputati. |
2. Abrogato |