Norme essenziali
Parte terza - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXVI - Delle Mozioni e Risoluzioni
Art. 114 (*)
.
- Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno 24 ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da quattordici deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.
- Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da quattordici deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.
- Il Governo può presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione della mozione.
- Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.
- La votazione di una mozione può farsi per parti separate.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 30 novembre 2022.
Testo del 1971 | Modificato il 29.09.83 | Modificato il 30.11.2022 |
---|---|---|
1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno 24 ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se firmati da un presidente di Gruppo o da dieci deputati possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purchè la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta. |
1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno 24 ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.
|
1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno 24 ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da quattordici deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.
|
2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da un presidente di Gruppo o da dieci deputati. |
2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.
|
2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da quattordici deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.
|
3. Il Governo può presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione della mozione.
|
3. Identico |
3. Identico |
4. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.
|
4. Identico |
4. Identico |
5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate.
|
5. Identico |
5. Identico |