Norme essenziali
Parte terza - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXVI - Delle Mozioni e Risoluzioni
Art. 117
.
- Ciascuna Commissione può votare, su proposta di un suo componente, negli affari di propria competenza, per i quali non debba riferire all'Assemblea, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni nelle materie sopra indicate deve essere invitato un rappresentante del Governo.
- Si adottano, in quanto applicabili, le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni nonché, per quanto riguarda l'eventuale attività istruttoria, le norme all'articolo 143.
- Alla fine della discussione, il Governo può chiedere che non si proceda alla votazione di una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea.