1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, una proposta di risoluzione, formulata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 dell’articolo 110, che è votata al termine della discussione. Si applica l’articolo 114, comma 5.

(*) Articolo modificato il 16 ottobre 2024.

 
Testo del 1971 Modificato il 16.10.2024
1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, una proposta di risoluzione, formulata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 dell’articolo 110, che è votata al termine della discussione. Si applica l’articolo 114, comma 5.