Norme essenziali
Parte terza - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXVI - Delle Mozioni e Risoluzioni
Art. 118 (*)
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- In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, una proposta di risoluzione, formulata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 dell’articolo 110, che è votata al termine della discussione. Si applica l’articolo 114, comma 5.
(*) Articolo modificato il 16 ottobre 2024.
Testo del 1971 | Modificato il 16.10.2024 |
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1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione. |
1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, una proposta di risoluzione, formulata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 dell’articolo 110, che è votata al termine della discussione. Si applica l’articolo 114, comma 5. |