1. La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella da sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera; non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale.
  2. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di ordini del giorno.
  3. La stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un Ministro.
  4. Il Presidente della Camera valuta, in sede di accettazione delle mozioni, se le stesse, in ragione del loro contenuto, rientrino nella previsione di cui al comma 3.


(*) Articolo modificato il 7 maggio 1986.