Norme essenziali
Parte terza - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXVI - Delle Mozioni e Risoluzioni
Art. 115 (*)
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- La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella da sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera; non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale.
- Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di ordini del giorno.
- La stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un Ministro.
- Il Presidente della Camera valuta, in sede di accettazione delle mozioni, se le stesse, in ragione del loro contenuto, rientrino nella previsione di cui al comma 3.
(*) Articolo modificato il 7 maggio 1986.