Il Regolamento della Camera prevede altri organi collegiali anch'essi permanenti, denominati Giunte, investiti non di funzioni legislative o di controllo politico, ma di compiti legati al corretto funzionamento della Camera e all'autonomia del Parlamento rispetto agli altri poteri.

Il carattere eminentemente tecnico delle funzioni da esse svolte si riverbera sulle modalità di nomina dei loro componenti, che non sono designati dai Gruppi parlamentari ma scelti direttamente dal Presidente della Camera, che tiene comunque conto dell'esigenza che i Gruppi vi siano adeguatamente rappresentati; inoltre, tali Giunte non si rinnovano al termine del primo biennio della legislatura, come invece le Commissioni permanenti.

Si tratta della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e della Giunta per le autorizzazioni. Solo la Giunta per il Regolamento è presieduta dal Presidente della Camera; le altre due eleggono al loro interno il presidente, i vicepresidenti e i segretari.

Giunta per le autorizzazioni

A seguito della riforma dell'articolo 68 della Costituzione, approvata nel 1993, la Magistratura non deve più chiedere l'autorizzazione della Camera prima di svolgere indagini su un deputato, ma solo nel caso in cui debba procedere al suo arresto o ad altre limitazioni della libertà personale; in questi casi la Giunta valuta le richieste del magistrato e riferisce all'Assemblea (art. 18 reg.). La Giunta è competente ad esaminare anche le questioni relative alla insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai deputati (art. 68, primo comma, Cost.) e alla concessione della autorizzazione richiesta dall'art. 96 della Costituzione per sottoporre a procedimento penale i ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, sempre che i ministri siano deputati. Se infatti il ministro non è parlamentare o è senatore, la competenza spetta al Senato. Sulle proposte della Giunta è poi chiamata a deliberare l'Assemblea.

Giunta delle elezioni

La Giunta valuta i titoli di ammissione di ciascun deputato: ha cioè il compito di verificare la regolarità della elezione di ciascun deputato e proporre all'Assemblea la convalida oppure l'annullamento dell'elezione (art. 17 e 17-bis reg.). In base alla Costituzione, tale potere spetta esclusivamente alla Camera e ad essa compete giudicare anche su eventuali ricorsi da parte di candidati non eletti. A questo fine la Giunta esamina i verbali di tutti i seggi elettorali e, se necessario, anche le singole schede votate dai cittadini. La Giunta valuta inoltre se vi siano motivi di ineleggibilità o incompatibilità con il mandato parlamentare, e riferisce in proposito all'Assemblea, che decide.

Giunta per il Regolamento

Alla Giunta per il Regolamento - presieduta, a differenza delle altre Giunte, dal Presidente della Camera e composta da 10 deputati, salva la possibilità di integrarne la composizione per garantire una maggiore rappresentatività (art. 16, comma 1, Reg.) - spettano i pareri su questioni di interpretazione regolamentare ad essa rimesse dal Presidente, la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni ad essa deferiti dal Presidente e lo studio delle proposte relative al Regolamento. Il Presidente della Camera può inoltre sentire la Giunta, quando lo ritenga necessario, in caso di dubbio sull'oggetto della deliberazione su cui sia stato chiesto il voto segreto (art. 49, comma 1-sexies). Le proposte di modifica del Regolamento approvate dalla Giunta sono quindi sottoposte all'Assemblea. Quest'ultima le approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti, secondo quanto previsto dall'art. 64 della Costituzione e dall'art. 16, comma 4, del Regolamento.