Il Regolamento della Camera prevede che ciascun deputato debba appartenere a un Gruppo parlamentare. Entro due giorni dalla prima seduta i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale gruppo appartengono. Il Gruppo misto raccoglie i deputati che non appartengono a nessun altro Gruppo. Al suo interno, alle condizioni stabilite dal Regolamento (art. 14, comma 5), si possono formare componenti politiche. Per costituire un Gruppo occorrono almeno venti deputati. A seguito delle modifiche al Regolamento approvate il 30 novembre 2022, a decorrere dalla XX legislatura per la costituzione di un gruppo occorreranno quattordici deputati.

Per formare un Gruppo con un numero minore di deputati occorre una specifica autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.

I Gruppi parlamentari sono soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, e ad essi sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività (art. 14, comma 01). Entro trenta giorni dalla loro costituzione i Gruppi approvano uno statuto che è trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni (art. 15, comma 2-bis). Lo statuto è pubblicato sul sito internet della Camera (art. 15, comma 2-ter).

I Gruppi corrispondono di solito ai partiti o movimenti politici esistenti nel Paese e rappresentati alla Camera. Essi si dispongono nell'emiciclo dell'Aula dalla sinistra, al centro, fino alla destra del Presidente, secondo il loro orientamento politico: la consuetudine di usare termini come "sinistra", "centro" e "destra" per identificare una parte politica deriva proprio dalle rispettive posizioni nelle Assemblee e nacque al tempo della Rivoluzione francese.