L'Assemblea
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Il centro dell'attività della Camera è l'Assemblea, sede nella quale si prendono le principali decisioni; in essa si dibattono i temi previsti dall'ordine del giorno delle sue sedute. Tra le attività dell'Assemblea si segnalano: la concessione o la revoca della fiducia al Governo; la discussione e la votazione della gran parte dei progetti di legge; lo svolgimento di atti di indirizzo (mozioni e risoluzioni, oggetto di votazione) e di sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze), rivolti al Governo, il quale vi rende anche comunicazioni e informative urgenti.
I lavori della Camera sono organizzati secondo il principio della programmazione: a questo fine la Conferenza dei Presidenti di gruppo (ovvero il Presidente della Camera in mancanza della maggioranza prescritta dal Regolamento) predispone il programma e il calendario dei lavori, ossia i documenti essenziali che definiscono le attività dell'Assemblea. Ma essi costituiscono anche un punto di riferimento fondamentale per l'organizzazione delle Commissioni le quali devono esaminare con priorità i progetti di legge iscritti nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Nell'ambito del calendario dei lavori è, inoltre, prevista l'organizzazione del tempo complessivamente disponibile per l'esame di ciascuno degli argomenti di cui si prevede la discussione in Assemblea (il cosiddetto contingentamento).
Nel calendario dei lavori sono determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni: in concomitanza con queste ultime, le Commissioni non possono tenere sedute.
Per quanto riguarda il modo in cui l'Assemblea adotta le proprie deliberazioni, pur essendo previste nel Regolamento le votazioni per alzata di mano, queste sono state nel tempo, di fatto, sostituite dalle votazioni con il procedimento elettronico, che consentono a ciascun deputato di votare dal proprio posto, attivando la postazione di voto attraverso un sistema di identificazione personale ed utilizzando una scheda nominativa. Ogni deputato ha nella propria postazione di voto tre pulsanti: verde per il sì, rosso per il no e bianco per l'astensione.
In particolare si distingue tra:
- votazioni qualificate con procedimento elettronico, che comportano registrazione dei votanti e dei voti espressi (votazione nominale) ovvero solo registrazione dei nomi dei votanti (votazione segreta). Alle votazioni qualificate si procede nei casi previsti dal Regolamento (nella votazione finale delle leggi è sempre prescritta la votazione nominale, salvi i casi in cui è consentita la votazione segreta), nonché su richiesta del prescritto quorum di deputati (di fatto, la richiesta di votazione nominale è formulata all'inizio della legislatura e riferita a tutte le sedute). La modalità "qualificata" di votazione consente alla Presidenza, prima di proclamare il risultato (presenti, votanti, astenuti, favorevoli e contrari), di verificare istantaneamente la sussistenza del numero legale e cioè la presenza del numero di deputati minimo richiesto dalla Costituzione (la metà più uno della Camera) per la validità delle deliberazioni della Camera (a tal fine sono sempre considerati presenti anche i deputati in missione). Per ciascuna votazione qualificata, il Resoconto stenografico riporta l'elenco dei votanti e, limitatamente a quelle nominali, anche i voti espressi;
- votazioni non qualificate mediante procedimento elettronico, che cioè non comportano registrazione dei votanti né verifica del numero legale: si tratta della modalità che il Regolamento prescrive per i voti aventi natura meramente procedurale, che in passato avevano sempre luogo per alzata di mano ma per i quali si utilizza ora il procedimento elettronico, ma senza registrazione dei nomi, al fine di agevolare il computo dei voti. In tal caso, si riporta solo l'esito del voto (approvazione o meno della proposta), senza indicazione del numero dei voti favorevoli e contrari (ma solo dello scarto tra essi).
Nelle votazioni fiduciarie, e cioè quelle in cui si vota sulla mozione di fiducia al Governo, di sfiducia al Governo o ai singoli Ministri, sulla questione di fiducia posta dal Governo la votazione nominale non ha luogo con il procedimento elettronico ma, come prescrive la Costituzione, per appello nominale.