Ciascuna Camera - prevede l'art. 82 della Costituzione - può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tal fine, istituisce una apposita Commissione composta in modo da rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi parlamentari. Ove l'atto istitutivo lo preveda, deve esservi assicurata anche la rappresentanza di tutti i Gruppi. Le Commissioni d'inchiesta bicamerali, formate da deputati e senatori, sono ordinariamente istituite con legge. Le Commissioni d'inchiesta, sia monocamerali sia bicamerali, procedono nelle indagini e negli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.