L'Ufficio di Presidenza (art. 5 e 12 reg.) è presieduto dal Presidente della Camera ed è composto:

  • dai quattro Vicepresidenti (art. 5 e 9 reg.);
  • da tre deputati Questori (art. 5 e 10 reg.);
  • da almeno otto deputati Segretari ( art. 5 e art. 11 reg.) che in particolare collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle votazioni in Assemblea.

Il numero dei deputati Segretari può aumentare quando sia necessario al fine di consentire la presenza di tutti i gruppi parlamentari nell'Ufficio di Presidenza ( art. 5, commi 4 e 5).

Funzioni

Tra le competenze dell'Ufficio di Presidenza, cui sono attribuiti anche poteri normativi interni, si segnalano quelle in materia di:

  • deliberazione del bilancio annuale delle spese della Camera, che è poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ( art. 12 , comma 2, e 66 reg.);
  • condizione dei deputati (indennità, competenze, ecc..);
  • organizzazione dell'Amministrazione della Camera, stato giuridico ed economico del personale, amministrazione e contabilità, nomina del Segretario generale e attribuzione degli incarichi dirigenziali ( art. 12 , comma 3, reg.);
  • sanzioni nei confronti dei deputati che turbino l'ordine delle sedute ( art. 60 , comma 3 e 4 reg.).