Le Commissioni permanenti
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Alla Camera, all'inizio di ogni legislatura, si costituiscono 14 Commissioni permanenti.
Il Regolamento (art. 22) fissa il numero delle Commissioni permanenti e ne definisce le materie di competenza più dettagliatamente specificate da una apposita circolare del Presidente della Camera (circolare del 16 ottobre 1996): ognuna delle 14 Commissioni permanenti è dunque competente su un settore dell'ordinamento, che identifica gli ambiti materiali sui quali essa esercita i suoi poteri.
Le Commissioni sono formate in modo da rispettare la proporzione fra i gruppi, che distribuiscono a tal fine i propri componenti in numero uguale in ciascuna Commissione; i deputati che non siano rientrati in tale ripartizione nonché quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni sono distribuiti dal Presidente della Camera fra le Commissioni, sulla base delle proposte dei Gruppi, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la proporzione dei Gruppi stessi (art. 19 reg.).
Ogni deputato fa parte di una sola Commissione permanente, salvo il caso in cui sostituisca un altro deputato che faccia parte del Governo in carica. Inoltre ogni gruppo può, per l'esame di un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.
Le Commissioni si costituiscono eleggendo il Presidente e un Ufficio di Presidenza (composto, oltre che dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari) il quale, integrato con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione, in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea.
Dalla data della loro costituzione, le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati.
Le funzioni delle Commissioni
Nelle materie di propria competenza, le Commissioni permanenti svolgono funzioni legislative, conoscitive, di indirizzo e di controllo.
Quanto al procedimento legislativo, la Costituzione stabilisce che ogni progetto di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, anzitutto esaminato da una Commissione (art. 72, primo comma).
Il Regolamento specifica quindi come si svolge questa fase del procedimento, che è funzionale al successivo esame da parte dell'Assemblea.
Ogni progetto di legge è assegnato dal Presidente della Camera alla Commissione volta per volta competente sulla materia trattata dal progetto.
Quando sono chiamate a riferire all'Assemblea su un progetto di legge, si dice che le Commissioni operano in sede referente.
La Commissione svolge in tal caso un'istruttoria sul progetto di legge, nella quale deve valutare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. A tal fine può acquisire dal Governo dati e informazioni e può svolgere attività conoscitive.
Quando il progetto di legge contiene disposizioni di interesse anche di altre Commissioni, queste lo esaminano in sede consultiva, cioè per formulare un parere (nei termini previsti dal Regolamento) e indirizzarlo alla Commissione competente in sede referente.
Particolare importanza rivestono, tra gli altri, alcuni pareri:
- quelli della Commissione bilancio, incaricata di verificare l'impatto dei progetti di legge sulla finanza pubblica e sul rispetto dell'obbligo costituzionale di prevedere come fare fronte a nuove o maggiori spese;
- quello della Commissione Affari costituzionali, che verifica l'impatto del progetto di legge sull'ordinamento costituzionale e sul rispetto delle competenze legislative regionali;
- quello della Commissione Politiche dell'Unione europea per la valutazione dei profili di compatibilità con la normativa dell'Unione europea;
- quello del Comitato per la legislazione sulla qualità dei testi legislativi
Una volta concluso il procedimento in Commissione in sede referente, con la definizione del testo da sottoporre all'Assemblea, la Commissione nomina un comitato (il comitato dei nove) composto dai relatori e dai rappresentanti dei gruppi nella Commissione. In Aula, durante l'esame del progetto di legge, i membri del comitato dei nove siedono ad un tavolo semicircolare posto davanti ai banchi dei deputati. Da qui, alla base dell'emiciclo, il comitato dei nove costituisce un importante punto di riferimento nel lavoro dell'Assemblea.
Nel caso in cui un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale, ovvero quando lo richieda la totalità dei gruppi in Commissione o una maggioranza qualificata della Commissione stessa, e sussistano altri requisiti previsti dal Regolamento, il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea che l'esame e l'approvazione definitiva di quel progetto siano integralmente attribuiti alla Commissione cui il progetto è assegnato. In questo caso si dice che le Commissioni operano in sede legislativa. Il progetto è però rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.
La Costituzione impone comunque la procedura normale di esame e approvazione per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli che delegano al Governo il potere di adottare decreti legislativi che hanno il valore di legge, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. Sono altresì sempre assegnati in sede referente i disegni di legge di conversione dei decreti-legge e i disegni di legge europea e di delegazione europea.
Un'ulteriore procedura si ha nel caso in cui la Commissione, a ciò appositamente incaricata dall'Assemblea, prepari un testo di legge per l'Assemblea stessa, che ne vota gli articoli (e procede al voto finale) senza poterlo modificare. In questo caso la Commissione si riunisce in sede redigente.
Nell'esercizio delle altre funzioni (conoscitive, di indirizzo e controllo nei confronti del Governo), le Commissioni votano risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti (art. 117 reg.); si riuniscono per lo svolgimento di interrogazioni (art. 133) anche a risposta immediata (135-ter reg.); esaminano le proposte di nomina avanzate dal Governo su cui esprimono un parere, nonché esprimono pareri o rilievi su schemi di atti normativi del Governo (art. 143, c. 4, 96-ter reg.); ascoltano e discutono comunicazioni del Governo (art. 22, c. 3 reg.); procedono ad audizioni (art. 143, c. 2 reg.), anche informali, e ad indagini conoscitive (art. 144 reg.).
Le Commissioni possono istituire al proprio interno comitati permanenti cui affidare lo svolgimento di specifiche attività, quale, ad esempio, l'espressione dei pareri sui progetti di legge.
Per l'esame di questioni che coinvolgono più materie, e dunque la competenza di più Commissioni permanenti, queste possono essere convocate congiuntamente.
Le Commissioni in dettaglio
I settori di competenza delle Commissioni permanenti sono così specificati dalla circolare del Presidente della Camera del 16 ottobre 1996:
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I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni:
affari costituzionali; disciplina delle fonti del diritto e problemi della legislazione; affari della Presidenza del Consiglio, esclusa l'editoria; disciplina generale del procedimento amministrativo; organizzazione generale dello Stato, comprese l'istituzione, la riforma e la soppressione di Ministeri e di autorità amministrative indipendenti; disciplina delle funzioni della Corte dei conti; ordinamento, stato giuridico ed economico dei dirigenti pubblici e delle categorie equiparate; ordinamento regionale; ordinamento degli enti locali; disciplina generale degli enti pubblici; questioni relative alla cittadinanza; immigrazione; disciplina dei servizi di informazione e sicurezza; ordine pubblico e polizia di sicurezza; ordinamento, stato giuridico ed economico delle forze di polizia; affari del culto.
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II Commissione Giustizia:
giustizia ordinaria, amministrativa e militare e contenzioso tributario; codici civile, di procedura civile, penale e di procedura penale; funzioni di polizia giudiziaria; criminalità; misure di prevenzione; ordinamento giudiziario; stato giuridico ed economico dei magistrati ordinari e amministrativi; diritto di famiglia; ordinamento dello stato civile.
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III Commissione Affari esteri e comunitari:
affari esteri; Unione europea: revisione dei trattati, rapporti con Stati terzi e rapporti politici tra gli Stati membri; emigrazione.
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IV Commissione Difesa:
difesa; ordinamento delle forze armate; stato giuridico ed economico del personale militare; dotazione di personale e mezzi delle forze armate.
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V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione:
bilancio; tesoro; programmazione, compresa la disciplina generale degli interventi nelle aree depresse; politica finanziaria; politica monetaria; aspetti generali della politica di privatizzazione e determinazione dei relativi profili ordinamentali.
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VI Commissione Finanze:
finanze e tributi, compresa la disciplina delle verifiche tributarie e dei controlli fiscali; credito, compreso il settore delle banche pubbliche; borsa; assicurazioni; disciplina dell'attività delle società commerciali; disciplina dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato e degli enti territoriali.
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VII Commissione Cultura, scienza ed istruzione:
cultura; scienza; istruzione, compresa la disciplina dell'ordinamento dei docenti universitari; diritto d'autore; ricerca scientifica; spettacolo; sport; editoria; informazione, compresa quella radiotelevisiva; interventi per la salvaguardia dei beni culturali.
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VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici:
ambiente; territorio; lavori pubblici, comprese le infrastrutture stradali; protezione civile ed interventi conseguenti a calamità naturali; parchi e riserve naturali; protezione dei boschi e delle foreste; tutela paesistica; salvaguardia degli elementi ambientali (suolo, aria, acqua).
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IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni:
trasporti; sistema delle comunicazioni; infrastrutture ferroviarie, aeree e navali; cantieristica; poste; telecomunicazioni.
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X Commissione Attività produttive, commercio e turismo:
attività produttive, compresa la disciplina relativa alle cave e alle torbiere; commercio, compreso il commercio con l'estero; tutela dei consumatori; turismo; artigianato; politica industriale; brevetti, marchi e proprietà industriale; ricerca applicata; energia; cooperazione produttiva.
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XI Commissione Lavoro pubblico e privato:
lavoro pubblico; lavoro privato; previdenza; interventi di sostegno al reddito; formazione professionale; cooperazione di servizi.
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XII Commissione Affari sociali:
affari sociali; politiche di tutela della famiglia, dell'infanzia, degli anziani; attività socialmente utili svolte da soggetti privati non a fini di lucro; sanità; problemi socio-sanitari; questioni relative alle implicazioni sociali delle nuove tecnologie medico-biologiche; assistenza.
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XIII Commissione Agricoltura:
agricoltura; risorse forestali; caccia; zootecnia e fauna selvatica; pesca.
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XIV Commissione Politiche dell'Unione europea:
la competenza per materia della XIV Commissione è definita dall'art. 126 del Regolamento.
La predetta circolare del 16 ottobre 1996 e la circolare del Presidente della Camera del 16 luglio 2001 forniscono poi alcune precisazioni su specifiche questioni, anche riguardanti le competenze di più Commissioni.