Regolamenti interni
Titolo V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo III - Disposizioni particolari per i lavori
Sezione I - Disciplina dei lavori di importo complessivo superiore a euro 500.000
Articolo 63
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(Progettazione in materia di lavori)
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La progettazione in materia di lavori si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici:
- progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- progetto esecutivo.
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L’incarico di progettazione può essere affidato a:
- dipendenti della Camera appartenenti al ruolo tecnico ovvero a dipendenti dotati di idoneo titolo di abilitazione professionale ai sensi della normativa vigente. Gli incarichi di maggiore rilevanza per complessità tecnica e, comunque, tutti quelli di valore economico superiore ad euro 500.000 sono affidati ai dipendenti di V livello ovvero della fascia dei consiglieri parlamentari;
- professionisti esterni selezionati attraverso l’Albo di cui all’articolo 60 ovvero in base alle procedure di cui all’articolo 61.
- Gli incarichi di progettazione affidati a dipendenti della Camera non comportano oneri per il bilancio dell’Amministrazione.
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Nel caso la progettazione sia affidata a professionista esterno, il dipendente responsabile di cui all’articolo 53:
- redige una relazione preliminare alla progettazione, cui è allegato ogni atto o documento previsto dalla legge o comunque necessario alla redazione del progetto. La relazione dà conto altresì degli accertamenti e delle indagini preliminari svolte al fine di verificare la fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell’intervento;
- coordina le attività necessarie ai fini della successiva redazione del progetto da parte del professionista esterno o dei professionisti esterni e definisce gli indirizzi da osservare per i due livelli di progettazione nonché i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
- individua i soggetti interni ed esterni che devono essere coinvolti nell’intervento, anche ai fini dell’espressione del parere e, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, sottopone al consigliere Capo Servizio competente l’opportunità di coinvolgere i soggetti citati anche nella fase preliminare di progettazione;
- ratifica il progetto, una volta verificato il rispetto degli indirizzi di cui alla lettera b), nonché il rispetto dei pareri di cui al comma 5;
- ove necessario, coordina le attività istruttorie relative alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, acquisite le informazioni necessarie dal Responsabile per la Sicurezza sul lavoro;
- riferisce al consigliere Capo Servizio competente sulle modifiche che si dovessero rendere necessarie nel corso della esecuzione dell’intervento; le modifiche rilevanti ai fini della sicurezza sono comunicate al Responsabile per la sicurezza sul lavoro.
- Il Servizio competente allo svolgimento dell’intervento provvede alla trasmissione del progetto ai Servizi interessati dai lavori per acquisirne i pareri e le eventuali ulteriori richieste progettuali. I pareri devono essere espressi nei dieci giorni successivi, salvo il caso in cui il consigliere Capo Servizio competente all’espressione del parere non richieda motivatamente un termine più ampio. I Responsabili degli interventi possono promuovere l’attivazione di misure volte ad accelerare l’espressione dei pareri. Sono in ogni caso trasmessi all’Ufficio del Responsabile per la sicurezza sul lavoro, ai fini dell’espressione di pareri, i progetti che comportino modifiche dello stato dei luoghi o delle condizioni di utilizzo degli stessi ovvero la realizzazione di nuovi impianti o la modifica di quelli esistenti.
- Si applicano agli affidatari di incarichi di progettazione le norme in materia di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge in vigore per i contratti di lavori pubblici.