(Direttore, coordinatore per l’esecuzione e responsabile dei lavori)

  1. Il direttore dei lavori è scelto fra i soggetti indicati all’articolo 63, comma 2, e secondo le modalità dallo stesso specificate.
  2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità dell’accettazione dei materiali e della puntuale esecuzione dei lavori a regola d’arte ed in conformità ai patti contrattuali, ai progetti e alle direttive del consigliere Capo del Servizio competente allo svolgimento dell’intervento. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal presente regolamento e dalle norme dell’ordinamento generale. Per l’esercizio di tali attività e compiti il direttore dei lavori, ove lo ritenga necessario, si avvale del dipendente responsabile.
  3. Il direttore dei lavori svolge, di norma, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previste dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri, ove necessario. Nei casi in cui il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa o nei casi in cui il consigliere Capo del Servizio competente allo svolgimento dell’intervento lo ritenga opportuno, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è scelto con le modalità di cui all’articolo 64, comma 1, lettera b).
  4. Di norma, il ruolo di responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è assunto dal dipendente responsabile di cui all’articolo 53. Nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori il dipendente responsabile:
    1. si attiene alle misure generali di tutela previste dalla legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
    2. fornisce al Servizio Amministrazione il piano di sicurezza e di coordinamento affinché sia messo a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto;
    3. riferisce al consigliere Capo del Servizio competente allo svolgimento dell’intervento in merito all’adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da parte del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
  5. Le disposizioni adottate dal dipendente responsabile in qualità di responsabile dei lavori, dal direttore dei lavori e dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, munite di reciproca sottoscrizione per visto, debbono essere inoltrate per il visto al consigliere Capo del Servizio competente allo svolgimento dell’intervento, salvo i casi di urgenza, nei quali le suddette disposizioni, trasmesse anche oralmente e successivamente riportate in atto scritto, devono essere comunicate nel più breve tempo possibile al consigliere Capo del Servizio competente allo svolgimento dell’intervento. Nel caso di contestazioni, deve essere immediatamente informato il consigliere Capo del Servizio competente allo svolgimento dell’intervento ai fini delle conseguenti decisioni da comunicare all’appaltatore, il quale avrà l’obbligo di uniformarvisi.
  6. Le comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono effettuate dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
  7. Nel caso in cui i piani di sicurezza di più cantieri temporanei o mobili interferiscano tra loro, il responsabile o i responsabili dei lavori, sentito il Responsabile per la sicurezza sul lavoro, curano il coordinamento di tali piani.
  8. Gli atti che incidono sulla disciplina contrattuale nonché quelli relativi alla consegna dei lavori, alla sospensione e alla ripresa degli stessi, le proposte di variante di cui all’articolo 51, le necessità di proroghe, ove compatibili con l’ordinamento generale e con le previsioni del presente regolamento, le contestazioni e gli stati di avanzamento lavori sono comunicati dal direttore dei lavori al dipendente responsabile e al consigliere Capo del Servizio competente allo svolgimento dell’intervento, che ne invia copia al Servizio Amministrazione. Il direttore dei lavori trasmette altresì al consigliere Capo Servizio competente allo svolgimento dell’intervento il certificato di ultimazione dei lavori.