(Accertamento della regolare esecuzione)

  1. L’accertamento della regolare esecuzione dei lavori della Camera dei deputati ha luogo ai sensi degli articoli da 54 a 56 e secondo quanto previsto dal presente articolo.
  2. Il certificato di regolare esecuzione si redige per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro, fatto salvo quanto previsto all’articolo 69, comma 1. Il certificato di collaudo si redige per i lavori di importo superiore ad euro 500.000 o, in ogni caso, quando l’Amministrazione lo ritenga opportuno.
  3. Per i lavori di importo superiore ad euro 500.000 si procede a collaudo in corso d’opera quando le funzioni di direttore dei lavori sono svolte dal progettista e, in ogni caso, quando l’Amministrazione lo ritenga opportuno.
  4. I certificati di collaudo o di regolare esecuzione di lavori, trasmessi con gli eventuali allegati al Servizio per il Controllo amministrativo, al Servizio Amministrazione e al Servizio Tesoreria, sono sottoposti al controllo di legittimità del Servizio per il Controllo amministrativo che, entro venti giorni successivi alla trasmissione, verifica la regolarità degli atti. A tal fine, i Servizi competenti, su richiesta del Servizio per il Controllo amministrativo, sono tenuti a trasmettere tutti gli atti relativi all’esecuzione del contratto.