Regolamenti interni
Titolo V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo III - Disposizioni particolari per i lavori
Sezione I - Disciplina dei lavori di importo complessivo superiore a euro 500.000
Articolo 64
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(Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori)
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Nei casi in cui nei cantieri sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, il consigliere Capo Servizio competente designa tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente:
- contestualmente all’incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione, che svolge le funzioni indicate dall’articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con particolare riferimento alla durata dei lavori ed all’articolazione in fasi;
- prima dell’affidamento dei lavori, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 66.
- Le attività di cui al comma 1 possono essere altresì affidate al dipendente responsabile di cui all’articolo 53 se in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente.