(Collaudo)

  1. Nei casi in cui si proceda a collaudo, non oltre dieci giorni dalla data di ultimazione dei lavori ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, il Servizio competente allo svolgimento dell’intervento trasmette al Servizio Amministrazione la proposta di nomina del collaudatore. Il collaudatore è scelto tra i soggetti indicati all’articolo 63, comma 2, che non abbiano diretto o sorvegliato i lavori o comunque partecipato a tali atti e non abbiano avuto parte nella progettazione delle opere e nella conclusione del contratto e che siano dotati di specifica qualificazione professionale, commisurata alla tipologia e categoria degli interventi tenuto conto della relativa complessità e del relativo importo. Nel caso di lavori che richiedano l’apporto di professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il consigliere Capo Servizio competente presenta una proposta motivata di affidare il collaudo ad una Commissione di tre membri selezionati con le medesime modalità indicate dal presente comma.
  2. Il consigliere Capo del Servizio Amministrazione, non oltre venti giorni dalla data di trasmissione della proposta di cui al comma 1, procede all’attribuzione dell’incarico di collaudo.
  3. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato entro i termini contrattualmente previsti e comunque non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
  4. Il Servizio competente allo svolgimento dell’intervento ed il Servizio Amministrazione possono richiedere il parere del collaudatore in corso d’opera su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto.
  5. Il collaudatore trasmette al Servizio Amministrazione ed al Servizio competente allo svolgimento dell’intervento un’apposita relazione in cui espone in forma particolareggiata, sulla scorta dei pareri del direttore lavori e del dipendente responsabile:

    1. se il lavoro sia o non sia collaudabile;
    2. a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
    3. i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
    4. le modificazioni da introdurre nel conto finale;
    5. il credito liquido del soggetto contraente.
  6. Con relazione separata, il collaudatore espone il proprio parere sulle eventuali domande del soggetto contraente e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
  7. Ultimate le operazioni di cui ai commi 5 e 6, il collaudatore, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo, redatto e sottoscritto ai sensi della legislazione vigente sui contratti pubblici, e lo trasmette per accettazione al soggetto contraente, il quale deve sottoscriverlo nel termine di venti giorni dalla ricezione. All’atto della firma il soggetto contraente può aggiungere le considerazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di collaudo. Il collaudatore verifica la legittimazione del sottoscrittore a firmare in nome del contraente, riferisce sulle singole osservazioni fatte dal soggetto contraente in merito al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni, ed indica gli eventuali sopralluoghi che ritiene opportuno svolgere.
  8. Il certificato di collaudo è altresì sottoscritto dal consigliere Capo del Servizio competente allo svolgimento dell’intervento, la cui firma determina la liquidazione del credito ai fini del pagamento del saldo a favore del soggetto contraente, ma non costituisce accettazione dell’opera ai sensi degli articoli 1666, secondo comma, e 1667 del codice civile. Il pagamento delle relative somme avviene entro trenta giorni, decorrenti dalla data di arrivo del certificato sottoscritto dal soggetto contraente, previa verifica della regolarità del certificato di collaudo da parte del Servizio per il Controllo amministrativo, che ne riferisce, ove necessario, al Segretario generale. A tal fine, i Servizi competenti trasmettono al Servizio per il Controllo amministrativo tutti gli atti relativi alla realizzazione dei lavori.
  9. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, con l’effetto di attestare l’accettazione dell’opera da parte dell’Amministrazione. Nell’arco di tale periodo il soggetto contraente è tenuto alla garanzia per le difformità e per i vizi dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo.
  10. Finché non è intervenuta l’accettazione dell’opera, l’Amministrazione ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
  11. L’Amministrazione, qualora abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il certificato di collaudo, può procedere alla presa in consegna anticipata dell’opera o del lavoro, se tale eventualità sia stata prevista in contratto. In ogni caso, la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità del soggetto contraente.
  12. Ove il collaudatore riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. L’eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatto dall’Amministrazione non libera il direttore dei lavori dalla responsabilità per averle ordinate o lasciate eseguire.
  13. Nel caso in cui il collaudatore ritenga i lavori non collaudabili, ne informa il Servizio Amministrazione, il Servizio competente allo svolgimento dell’intervento ed il Servizio per il Controllo amministrativo per le ulteriori determinazioni.