(Diritti)

  1. Il dipendente ha diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla qualifica che riveste e non può essere privato del suo ufficio se non nei casi previsti dalle norme in vigore.
  2. Il dipendente può essere destinato, d'ufficio o a domanda, ad altra funzione purché corrispondente al livello cui appartiene.
  3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 il dipendente viene collocato fuori organico e la vacanza nel ruolo di appartenenza può essere colmata.
  4. Il dipendente ha diritto di essere qualificato nei rapporti di servizio e nelle pubblicazioni ufficiali col titolo conferitogli nell'atto di nomina o di ultima attribuzione di qualifica o di incarico.