Regolamenti interni
Titolo III - Ordinamento del personale
Capo III - Doveri e diritti dei dipendenti
Art. 72
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(Orario di lavoro)
- 1. L'orario settimanale di lavoro, di 40 ore complessive, è ripartito di massima sulle cinque giornate lavorative dal lunedì al venerdì e può essere diversamente articolato in base alle necessità funzionali dell'Amministrazione, con diritto agli eventuali corrispondenti recuperi.
- 2. Le modalità di articolazione dell'orario e il regime dei recuperi sono stabiliti con determinazione del Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali.
- 3. L'Amministrazione della Camera dei deputati costituisce rapporti d'impiego a tempo parziale secondo la disciplina stabilita da apposito allegato al presente regolamento.(60)
Note:
(60) Si veda l'allegata Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.