Regolamenti interni
Titolo III - Ordinamento del personale
Capo III - Doveri e diritti dei dipendenti
Art. 83
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(Aspettativa)
- Il dipendente è collocato d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del periodo di adempimento degli obblighi di leva.
- Il dipendente che presenti documentata domanda può ottenere fino ad un anno continuativo di aspettativa per motivi personali o di famiglia e complessivamente fino a trenta mesi di aspettativa per motivi personali o di famiglia nell'arco della carriera. L'aspettativa può in qualsiasi momento essere revocata per ragioni di servizio. Una nuova aspettativa per motivi personali o di famiglia non può essere concessa se non siano decorsi almeno sei mesi di servizio dalla conclusione della precedente.
- I dipendenti i quali intendano accettare candidature in elezioni regionali o politiche hanno l'obbligo di darne comunicazione al Presidente della Camera e devono porsi in aspettativa dal giorno successivo alla pubblicazione ufficiale delle liste elettorali. Il periodo di aspettativa non potrà comunque protrarsi oltre il decimo giorno dalla data delle elezioni.
- Il collocamento in aspettativa è disposto con determinazione del Segretario generale. Il dipendente in aspettativa ai sensi dei commi 1 e 2 non ha diritto ad alcun assegno. Il periodo trascorso in aspettativa non è computato, per i dipendenti in aspettativa ai sensi del comma 2, ai fini della progressione di carriera, degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il dipendente in aspettativa ai sensi del comma 3 ha diritto all'intero trattamento economico ed il periodo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza.