(Aspettativa)

  1. Il dipendente è collocato d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del periodo di adempimento degli obblighi di leva.
  2. Il dipendente che presenti documentata domanda può ottenere fino ad un anno continuativo di aspettativa per motivi personali o di famiglia e complessivamente fino a trenta mesi di aspettativa per motivi personali o di famiglia nell'arco della carriera. L'aspettativa può in qualsiasi momento essere revocata per ragioni di servizio. Una nuova aspettativa per motivi personali o di famiglia non può essere concessa se non siano decorsi almeno sei mesi di servizio dalla conclusione della precedente.
  3. I dipendenti i quali intendano accettare candidature in elezioni regionali o politiche hanno l'obbligo di darne comunicazione al Presidente della Camera e devono porsi in aspettativa dal giorno successivo alla pubblicazione ufficiale delle liste elettorali. Il periodo di aspettativa non potrà comunque protrarsi oltre il decimo giorno dalla data delle elezioni.
  4. Il collocamento in aspettativa è disposto con determinazione del Segretario generale. Il dipendente in aspettativa ai sensi dei commi 1 e 2 non ha diritto ad alcun assegno. Il periodo trascorso in aspettativa non è computato, per i dipendenti in aspettativa ai sensi del comma 2, ai fini della progressione di carriera, degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il dipendente in aspettativa ai sensi del comma 3 ha diritto all'intero trattamento economico ed il periodo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza.