Regolamenti interni
Titolo III - Ordinamento del personale
Capo III - Doveri e diritti dei dipendenti
Art. 78
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(Termini e modalità dei ricorsi)
- I ricorsi inoltrati a termini dell'articolo 10, comma 7, devono essere trasmessi dai consiglieri Capi Servizio competenti, entro sette giorni dalla presentazione, al Servizio del Personale che ne dà immediata comunicazione al Segretario generale e a tutti i consiglieri Capi Servizio.
- Tutti i ricorsi previsti dal presente regolamento devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza del provvedimento impugnato e devono indicare specificamente i motivi sui quali si fondano e le relative disposizioni di legge o di regolamento.
- I ricorsi formulati genericamente sono inammissibili.
- Dei ricorsi presentati è data notizia nel Bollettino dei Servizi.
- I dipendenti, che si ritengono lesi nei loro interessi, devono, a pena di decadenza, presentare controdeduzioni entro venti giorni dalla notizia del ricorso data nel Bollettino dei Servizi.
- Delle decisioni dei ricorsi è data del pari notizia nel Bollettino dei Servizi.