(Congedo straordinario)

  1. Il dipendente, oltre al congedo ordinario, ha diritto di usufruire, a domanda e sulla base di idonea documentazione, di congedi straordinari:

    1. nella misura di quindici giorni quando debba contrarre matrimonio;
    2. nella misura di otto giorni all'anno, quando debba sostenere esami o partecipare a concorsi, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove o degli esami;
    3. nella misura di tre giorni per ciascun evento, per nascita di figli e per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un affine entro il primo grado;
    4. nella misura di quindici giorni l'anno, se si tratti di mutilato o invalido di guerra o civile che debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità, prescritte da un medico specialista della ASL territorialmente competente;(61)
    5. per adempiere ad obblighi giudiziari o ad ordini di pubbliche autorità, per i giorni o le ore strettamente necessari;
    6. per sottoporsi a dialisi, trattamenti emofiliaci, trattamenti chemioterapici o ad altri trattamenti terapeutici iterativi con il medesimo carattere di indifferibilità ed essenzialità, fino ad un massimo dell'intero orario giornaliero di lavoro in ciascuno dei giorni di effettivo trattamento debitamente documentati;
    7. per l'intero periodo, nel caso di richiamo militare.
  2. Al dipendente possono essere inoltre concessi dal consigliere Capo Servizio del Personale, su parere favorevole del competente consigliere Capo Servizio o Capo Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale, quattro giorni di congedo straordinario nell'anno per gravi motivi personali o familiari, fruibili anche per ore.
  3. Durante il periodo di congedo straordinario per richiamo alle armi, al dipendente spetta la differenza rispetto al trattamento economico eventualmente concesso dall'amministrazione militare, senza indennità accessorie. In tutti gli altri casi di congedo straordinario, il dipendente ha diritto all'intero trattamento economico.
  4. Le agevolazioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano secondo quanto stabilito dall'ordinamento interno della Camera.
Note:

(61) Lettera modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 149 del 29 giugno 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1508 del 29 giugno 2011. La disposizione di cui alla presente lettera trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2012.