(Trattamento di malattia)

1. In caso di malattia il dipendente ha l'obbligo di informare nello stesso giorno il consigliere Capo Servizio o Capo Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale, o chi lo sostituisce, il quale comunica l'assenza al Servizio del Personale. Il dipendente ha altresì l'obbligo di far pervenire al Servizio del Personale il certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Qualora l'episodio di malattia si verifichi all'estero, tale obbligo è assolto con la presentazione del certificato del medico curante che ha prestato all'estero la relativa assistenza. (62)

2. Il Servizio del Personale procede agli accertamenti sanitari intesi a stabilire l'esistenza di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione dei servizi di istituto mediante medici incaricati dall'Amministrazione o tramite la ASL territorialmente competente. Il Servizio del Personale procede, altresì, agli accertamenti sanitari intesi a valutare lo stato di salute del dipendente in ordine alla inidoneità assoluta all'impiego a norma dell'articolo 89. (63)

3. Ferma l'eventuale responsabilità disciplinare, il dipendente che risulti assente alla visita di controllo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi dieci giorni del ciclo di malattia e nella misura della metà del trattamento economico per i giorni successivi, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, salvo che dimostri che l'assenza è stata dovuta ad una necessità assoluta e indifferibile.

4. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, ai fini della cui maturazione si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti il giorno di malattia in corso. Durante i primi dodici mesi di malattia il dipendente ha diritto all'intero stipendio tabellare, all'indennità integrativa speciale e agli assegni per carichi di famiglia, nonché alle altre indennità a qualsiasi titolo corrisposte. Dal tredicesimo al diciottesimo mese di malattia, il dipendente ha diritto alla metà dello stipendio tabellare e all'intero importo dell'indennità integrativa speciale e degli assegni per carichi di famiglia, escluse le altre indennità a qualsiasi titolo corrisposte. Superato il periodo di malattia con diritto alla conservazione del posto, al dipendente che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per malattia per un ulteriore periodo fino a diciotto mesi nell'arco della carriera, con conservazione del posto e con diritto all'assegno alimentare. Qualora il dipendente riprenda servizio, tale periodo è escluso dal computo delle assenze per malattia ai fini del diritto alla conservazione del posto. Esauriti i periodi di conservazione del posto, di diritto o per concessione dell'Amministrazione, il rapporto di impiego è risolto d'ufficio, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 87.(64)

4-bis. Ai fini di quanto previsto dal comma 4, sono esclusi dal computo i periodi di assenza per patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, ovvero terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, debitamente certificate dalla ASL competente, nonché per degenze ospedaliere, day hospital e relativa convalescenza immediatamente successiva alla ospedalizzazione.(65)

5. In deroga a quanto stabilito dal comma 4, in ogni ciclo di malattia lo stipendio tabellare spettante è ridotto all'80 per cento nei primi cinque giorni. Tale penalizzazione non si applica:

  1. in occasione dei primi sette giorni di malattia, anche non consecutivi, intervenuti nell'anno, nei confronti dei dipendenti che nell'anno precedente abbiano avuto non più di sette giorni di assenza per malattia, senza computare le assenze dovute alle malattie di cui alle successive lettere b), c), d), e) ed f);
  2. in occasione dei cicli di malattia concernenti patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, ovvero terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, debitamente certificate dalla ASL competente, nonché degenze ospedaliere, day hospital e relativa convalescenza successiva alla ospedalizzazione senza soluzione di continuità.
  3. in occasione di interventi presso strutture di pronto soccorso e, qualora la prognosi prescritta da tali strutture sia superiore a giorni sette, relativa convalescenza ad essi successiva senza soluzione di continuità;
  4. in occasione dei cicli concernenti una malattia elencata nell'allegato al decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, e successive modificazioni, e per la quale sia previsto l'obbligo di astensione dal lavoro;
  5. nella giornata in cui il medico della Camera abbia disposto l'interruzione della prestazione lavorativa del dipendente;
  6. in occasione delle assenze per malattia dovuta ad un infortunio sul lavoro, che seguono ad esso senza soluzione di continuità.(66)

6. Le quote di stipendio non corrisposte ai dipendenti in applicazione del comma 5 sono versate al Fondo di previdenza per il personale della Camera.(67)

Note:

(62) Comma modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 149 del 29 giugno 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1508 del 29 giugno 2011.

(63) Comma sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 17 dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1008 del 19 dicembre 2003.

(64) Comma sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 92 del 27 febbraio 2008, resa esecutiva con D.P. n. 953 del 27 febbraio 2008.

(65) Comma aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 92 del 27 febbraio 2008, resa esecutiva con D.P. n. 953 del 27 febbraio 2008.

(66) Comma sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 149 del 29 giugno 2001, resa esecutiva con D.P. n. 1508 del 29 giugno 2011. Le disposizioni in esso contenuto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per tale anno, i giorni di franchigia di cui alla lettera a) del presente comma trovano comunque applicazione a prescindere dal numero di giorni di assenza per malattia effettuati in nel 2011 (cfr. l'art. 1, comma 4, dell'Accordo su "Interventi in materia di produttività e corrispondenti misure economiche" sottoscritto il 23 giugno 2011 ed approvato con la citata deliberazione n. 149 del 2011).

(67) Comma sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 149 del 29 giugno 2011, resa esecutiva con D.P n. 1508 del 29 giugno 2011. Le disposizioni in esso contenute trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2012.