1. L'esame in Assemblea dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.
  2. Salvo diverso accordo di tutti i Gruppi, ed a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma del comma 14 dell'articolo 79, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunziato almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione sulle linee generali. (*)

(*) Comma modificato il 24 settembre 1997 per coordinamento con le modifiche all'articolo 79 del Regolamento approvate in pari data. 

Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento
Testo del 1971 Modificato il 24.09.97
1. L'esame in Assemblea dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli. 1. Identico
2. Salvo diverso accordo di tutti i Gruppi, ed a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma del comma 5 dell'articolo 79, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione sulle linee generali. 2. Salvo diverso accordo di tutti i Gruppi, ed a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma del comma 14 dell'articolo 79, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione sulle linee generali.