1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49 (*).

2. Il Presidente può però rinviare la votazione finale ad una successiva seduta.

3. Il Presidente può far procedere alle votazioni contemporanee di più progetti di legge. In tal caso i deputati che intendono astenersi su qualcuno dei progetti in votazione devono dichiararlo ai Segretari prima del voto.

(*) Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49. 

Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento
Testo del 1971 Modificato il 28.02.90
1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo per scrutinio segreto immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli. 1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49.
2. Il Presidente può però rinviare la votazione finale ad una successiva seduta. 2. Identico
3. Il Presidente può far procedere alle votazioni contemporanee di più progetti di legge. In tal caso i deputati che intendono astenersi su qualcuno dei progetti in votazione devono dichiararlo ai Segretari prima del voto. 3. Identico