Norme essenziali
Parte seconda - Procedimento Legislativo
Capo XVII - Dell' Esame in Assemblea
Art. 91
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1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49 (*).
2. Il Presidente può però rinviare la votazione finale ad una successiva seduta.
3. Il Presidente può far procedere alle votazioni contemporanee di più progetti di legge. In tal caso i deputati che intendono astenersi su qualcuno dei progetti in votazione devono dichiararlo ai Segretari prima del voto.
(*) Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49.
Testo del 1971 | Modificato il 28.02.90 |
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1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo per scrutinio segreto immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli. | 1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49. |
2. Il Presidente può però rinviare la votazione finale ad una successiva seduta. | 2. Identico |
3. Il Presidente può far procedere alle votazioni contemporanee di più progetti di legge. In tal caso i deputati che intendono astenersi su qualcuno dei progetti in votazione devono dichiararlo ai Segretari prima del voto. | 3. Identico |