1. Prima che il progetto di legge sia votato nel suo complesso, il comitato dei nove o il Governo può richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle correzioni di forma che esso richieda, e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali la Camera delibera.
  2. L'Assemblea può, se occorre, autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.