Norme essenziali
Parte seconda - Procedimento Legislativo
Capo XVII - Dell' Esame in Assemblea
Art. 87
.
1. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.
1-bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo.(*)
2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
3-bis. Prima della votazione di ciascun emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla Commissione e dal Governo, nonché, ove contrario, il parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 86, comma 2.(**)
4. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.
5. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate, di presentazione di articoli aggiuntivi o di posizione della questione di fiducia a norma del secondo comma 2 dell'articolo 116.
(*) Comma aggiunto il 24 settembre 1997.
(**) Comma aggiunto il 20 luglio 1999.
Testo del 1971 | Modificato il 24.09.97 | Modificato il 20.07.99 |
---|---|---|
1. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo. | 1. Identico | 1. Identico |
1 - bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo. | 1 - bis. Identico | |
2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo. | 2. Identico | 2. Identico |
3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. | 3. Identico | 3. Identico |
3 - bis. Prima della votazione di ciascun emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla Commissione e dal Governo, nonché, ove contrario, il parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 86, comma 2. | ||
4. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate | 4. Identico | 4. Identico |
5. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate, di presentazione di articoli aggiuntivi o di posizione della questione di fiducia a norma del comma 2 dell'articolo 116. | 5. Identico | 5. Identico |