Norme essenziali
Parte seconda - Procedimento Legislativo
Capo XVII - Dell' Esame in Assemblea
Art. 83 (*)
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1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.
1-bis.I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al Governo di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonché alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta al momento della replica; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.
2. Quando quattordici deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.
3. I relatori e il Governo possono replicare al termine della discussione.
4. (Abrogato). (**)
5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 30 novembre 2022.
(**) Comma abrogato il 30 novembre 2022.
Testo del 1971 | Modificato il 29.09.1983 | Modificato il 26.06.1986 | Modificato il 24.09.1997 | Modificato il 30.11.2022 |
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1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, e nell'intervento del Governo. |
1. Identico |
1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per gruppo. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri gruppi, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo.
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1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendone le modalità e i limiti di tempo degli interventi.
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1. Identico |
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1-bis. I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al Governo di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonché alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta al momento della replica; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. |
1-bis. Identico |
2. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono richiedere che, dopo gli interventi previsti nel precedente comma, sul progetto di legge abbia luogo un dibattito limitato. In tal caso possono prendere la parola un deputato per Gruppo nonché i deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi. |
2. Identico |
(si veda il comma 1) |
(si veda il comma 1) |
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3. Quando però un presidente di Gruppo o dieci deputati ne avanzano specifica richiesta, la discussione prosegue con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36, ferme restando le disposizioni degli articoli 44 e 50.
(si veda anche il comma 4)
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3. Quando però venti deputati o uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, la discussione prosegue con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36, ferme restando le disposizioni degli articoli 44 e 50.
(si veda anche il comma 4)
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2. Quando venti deputati o uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea. |
2. Identico |
2. Quando quattordici deputati o uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea. |
4. Le richieste di ampliamento della discussione sulle linee generali devono, di regola, essere formulate non meno di 24 ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea. Nei dibattiti previsti nel secondo e nel terzo comma del presente articolo i relatori e il Governo possono replicare al termine della discussione. |
4. Identico |
3. I relatori ed il Governo possono replicare al termine della discussione. |
3. Identico |
3. Identico |
5. Nel caso di discussione a norma del secondo e del terzo comma del presente articolo il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. La Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano. |
5. Identico |
4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano. |
4. Identico |
4. Abrogato |
6. La Conferenza dei presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione a norma del terzo comma per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date. |
6. Identico |
5. La Conferenza dei presidenti di gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date. |
5. Identico |
5. Identico |