(*) Articolo abrogato il 24 settembre 1997.

 

Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento
Testo del 1971 Modificato il 24.09.1997

1. In ciascuno dei casi previsti nell'articolo 83, durante la discussione sulle linee generali del progetto, o prima che essa si apra, possono essere presentati e svolti, per un tempo non eccedente i dieci minuti, ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli. Il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno, per la deliberata chiusura della discussione a norma dell'articolo 44, ha comunque facoltà di illustrarlo, per un tempo non eccedente i dieci minuti.

2. Gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli, presentati dopo la chiusura della discussione sulle linee generali, non possono essere svolti.

3. Gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli sono votati al termine della discussione sulle linee generali.

Abrogato