La sezione riporta il Regolamento della Giunta delle elezioni approvato con deliberazione dell'Assemblea del 6 ottobre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 1998.

(Costituzione della Giunta)

1. La Giunta delle elezioni è convocata, per la sua…

(Validità delle deliberazioni e votazioni qualificate)

1. Le deliberazioni della Giunta…

(Comitati permanenti e temporanei)

1. La Giunta istituisce un Comitato permanente per le…

(Poteri della Giunta)

1. Nell'ambito dell'attività di verifica dei risultati elettorali…

(Trasmissione di atti all'Autorità giudiziaria)

1. La Giunta, qualora nel corso della…

(Pubblicità dei lavori e regime degli atti)

1. La pubblicità dei lavori della Giunta è…

(Ulteriori attività della Giunta)

1. Nelle materie di propria competenza, la Giunta può…

(Attività preliminari e preparatorie)

1. Il Segretario generale della Camera dei…

(Formalità ed effetti dei ricorsi)

1. Sono legittimati al ricorso avverso gli atti del…

(Relatori per la verifica dei poteri)

1. Il Presidente della Giunta nomina un relatore…

(Verifica ordinaria)

Il relatore per la circoscrizione territoriale, presi in esame i…

(Parti e soggetti interessati ai fini del contraddittorio)

1. Sono parti nel…

(Contestazione dell'elezione. Seduta pubblica)

1. Qualora la Giunta deliberi la…

(Verifica delle operazioni elettorali effettuate su base nazionale)

1. Il procedimento…

(Obbligo di dichiarare le cariche ricoperte e le funzioni svolte)

1. Entro trenta giorni…

(Istruttoria e contraddittorio)

1. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai…

(Delibere e procedimento)

1. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal…

(Proclamazione di deputati subentranti)

1. Qualora un seggio, per qualsiasi causa,…

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno precedente la…