Regolamenti interni
Titolo III - Ordinamento del personale
Capo II - Assunzioni e progressione giuridica ed economica
Art. 53
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(Periodo di prova)
- Il periodo di prova ha la durata di un anno.
- Durante il periodo di prova i dipendenti hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico.
- Compiuto il periodo di prova il dipendente consegue la nomina in ruolo con determinazione del Segretario generale, sentito il Consiglio dei Capi Servizio.
- Il periodo di prova può essere prorogato di un anno con determinazione del Segretario generale, adottata con le stesse modalità previste nel comma 3.
- Quando, al termine del periodo di prova, il Consiglio dei Capi Servizio abbia espresso parere sfavorevole, con decreto del Presidente, su proposta del Segretario generale, è dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, o a quattro mensilità qualora il suddetto periodo sia stato prorogato.