Regolamenti interni
Titolo III - Ordinamento del personale
Capo II - Assunzioni e progressione giuridica ed economica
Art. 69
.
(Progressioni retributive di livello)
- Nell'ambito di ciascun livello funzionale la progressione retributiva corrispondente all'anzianità maturata è ordinata in una successione di classi stipendiali di norma biennali.
- Le singole classi stipendiali con i relativi importi sono indicate in apposita tabella emanata con decreto del Presidente della Camera.
- Nel quarto e nel quinto livello funzionale, per coloro che abbiano superato le verifiche di incremento di professionalità previste ai commi 1, 3, 4 e 8 dell'articolo 57, si applicano le classi stipendiali specificamente indicate nella richiamata tabella.
- Dopo il raggiungimento dell'ultima classe stipendiale si applicano aumenti biennali terminali del 2,50 per cento ciascuno, ad eccezione del primo aumento che è del 5 per cento.