Regolamenti interni
Titolo III - Ordinamento del personale
Capo II - Assunzioni e progressione giuridica ed economica
Art. 55
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(Assunzioni a contratto degli operatori tecnici e dei collaboratori tecnici) (53)
- Gli operatori tecnici e i collaboratori tecnici vengono assunti a contratto, mediante prove di qualificazione, nei limiti dei posti previsti in organico. Le prove di qualificazione sono indette con deliberazione del Collegio dei Questori su proposta del Segretario generale.
- Il personale assunto ai sensi del comma 1, dopo almeno un anno di servizio a contratto, viene inquadrato nel primo o nel secondo livello funzionale-retributivo, con la qualifica, rispettivamente, di operatore tecnico e di collaboratore tecnico, secondo quanto indicato in apposita tabella emanata con decreto del Presidente della Camera, previo superamento di un concorso interno riservato, per titoli e per esami, bandito con le modalità di cui all'articolo 58.
Note:
(53) Articolo sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004.