Regolamenti interni
Titolo III - Ordinamento del personale
Capo II - Assunzioni e progressione giuridica ed economica
Art. 56
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(Inquadramento nei ruoli della Camera di personale del Senato)
- L'Ufficio di Presidenza può far luogo al passaggio nei ruoli e nella corrispondente carriera della Camera di funzionari, impiegati e subalterni di ruolo del Senato, previa richiesta della Presidenza di quest'ultimo.
- Il passaggio di cui al comma 1 è effettuato senza recare pregiudizio di carriera al personale già in servizio presso la Camera. Il personale trasferito dal Senato prende posto nei ruoli della Camera immediatamente dopo i dipendenti di questa con pari anzianità nella qualifica.
- Il servizio prestato al Senato è valutato per intero a tutti gli effetti. Qualora il personale immesso nei ruoli della Camera venga a percepire un trattamento, nel complesso, meno favorevole di quello già attribuitogli dal Senato, conserva a titolo personale la differenza tra i due trattamenti, che è pensionabile, ed è riassorbita nei successivi aumenti di stipendio.