(Passaggi di professionalità per motivi di salute)

  1. Nei confronti del dipendente riconosciuto, a domanda o su iniziativa dell'Amministrazione, previo accertamento svolto dalla ASL territorialmente competente, fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni della propria qualifica, l'Amministrazione potrà procedere alla dispensa dal servizio, di cui all'articolo 89, solo dopo aver esperito il tentativo di impiegarlo, per il tramite di passaggio ad altra professionalità, in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica posseduta e compatibili con lo stato di salute accertato, nei limiti delle disponibilità di organico della qualifica di destinazione, valutate nell'arco temporale di un anno.
  2. Il passaggio di professionalità di cui al comma 1 può avvenire esclusivamente da una professionalità ad altra del medesimo livello e a condizione che per la professionalità di destinazione non sia previsto un inquadramento iniziale in ruolo in un livello superiore a quello di provenienza.
  3. Il passaggio di professionalità di cui al comma 1 ha luogo previa frequenza di un apposito corso di riqualificazione professionale, a norma del comma 5 dell'articolo 60 e previo accertamento dell'idoneità professionale del dipendente allo svolgimento delle nuove mansioni.
  4. Qualora sia reinquadrato, con le procedure di cui ai commi da 1 a 3 in altra qualifica, il dipendente conserva l'anzianità di servizio precedentemente conseguita ai soli fini economici e del servizio utile a pensione, con esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, comma 2, lettera d).
  5. Il dipendente del quale è stato disposto il passaggio di professionalità per motivi di salute, prende posto nel ruolo, ai fini giuridici, alla qualifica iniziale della nuova professionalità, con decorrenza dalla data della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
  6. Qualora siano state esperite negativamente le procedure di cui ai commi da 1 a 3, il dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo è dispensato dal servizio, previo accertamento svolto dalla ASL territorialmente competente. In tal caso, al dipendente che non abbia diritto a pensione viene concessa la pensione di grazia di cui all'articolo 12, ultimo comma, del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale, subordinatamente alla sussistenza di condizioni di bisogno. Resta comunque ferma la facoltà di cui all'ultimo comma del citato articolo 12.