Regolamenti interni
TITOLO II - GESTIONE FINANZIARIA E SISTEMA CONTABILE
Articolo 10
.
(Dotazione ordinaria)
- Il Presidente della Camera, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza adottata su proposta del Collegio dei Questori e con riferimento al fabbisogno previsto dal bilancio pluriennale, formula ogni anno al Ministro dell’economia e delle finanze la richiesta della dotazione ordinaria, nonché dell’eventuale integrazione di quella già accordata. La deliberazione di cui al presente comma è adottata dall’Ufficio di Presidenza entro il termine di presentazione alle Camere del disegno di legge del bilancio dello Stato.
- Il Servizio Tesoreria, non appena pervenuta la comunicazione da parte del Cassiere dell’avvenuto accredito della dotazione ordinaria, provvede alla conseguente registrazione contabile.