(Dotazione ordinaria)

  1. Il Presidente della Camera, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza adottata su proposta del Collegio dei Questori e con riferimento al fabbisogno previsto dal bilancio pluriennale, formula ogni anno al Ministro dell’economia e delle finanze la richiesta della dotazione ordinaria, nonché dell’eventuale integrazione di quella già accordata. La deliberazione di cui al presente comma è adottata dall’Ufficio di Presidenza entro il termine di presentazione alle Camere del disegno di legge del bilancio dello Stato.
  2. Il Servizio Tesoreria, non appena pervenuta la comunicazione da parte del Cassiere dell’avvenuto accredito della dotazione ordinaria, provvede alla conseguente registrazione contabile.