(Tenuta delle scritture)

  1. Della tenuta delle scritture contabili è responsabile il Servizio Tesoreria, ad eccezione dei registri degli inventari, dei quali sono responsabili il Servizio per la Gestione amministrativa e, per i beni librari appartenenti alla Biblioteca della Camera, il Servizio Biblioteca.
  2. Il Tesoriere definisce le modalità e i criteri di impostazione delle rilevazioni contabili, previa informativa al Segretario generale.
  3. Il Tesoriere vigila sulla contabilità tenuta dagli altri agenti e riferisce sulla corrispondenza delle relative scritture con quelle della contabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a).