(Fondo cassa)

  1. È istituito presso la Cassa un «fondo di cassa» per l’effettuazione dei pagamenti in contanti.
  2. Il Collegio dei Questori delibera la consistenza massima del fondo di cassa. Eventuali esigenze di reintegro, nei limiti della consistenza massima di cui al periodo precedente, sono autorizzate dal Tesoriere. Il reintegro ha luogo con le modalità disciplinate dall’articolo 18, comma 5. Le risultanze riassuntive della gestione del fondo di cui al presente comma sono trasmesse al Collegio dei Questori ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lettera a).
  3. Alla liquidazione delle spese a valere sul fondo di cui al presente articolo, si provvede su richiesta dei consiglieri Capo dei Servizi competenti in base alle disposizioni del Regolamento dei Servizi e del personale e del presente regolamento. Le stesse sono registrate nel sistema informativo contabile.
  4. Il Cassiere effettua mensilmente, e, in ogni caso, ove il Riscontro ne faccia richiesta, la verifica della consistenza del fondo di cassa e la riconciliazione tra il saldo risultante dalle scritture contabili e l’effettiva giacenza delle disponibilità liquide. Il verbale della verifica del fondo di cassa è reso disponibile al Riscontro per i controlli di competenza ed è trasmesso al Tesoriere.