(Cassa)

  1. La Cassa provvede ad effettuare i pagamenti esclusivamente sulla base dei mandati o dei «buoni di cassa» trasmessi dal Riscontro, dopo averne accertata la regolarità formale. Provvede a registrare gli introiti nel sistema contabile. Gli anticipi per spese di missione sono erogati, previa autorizzazione della missione, direttamente dalla Cassa.
  2. I pagamenti sono effettuati con le seguenti modalità: con accredito in conto corrente ordinario o postale; per mezzo di altri strumenti di pagamento elettronico; mediante emissione di assegni circolari non trasferibili intestati ai beneficiari, tratti sull’istituto di credito presso il quale sono depositati i fondi dell’Amministrazione; per contanti, nei casi autorizzati dal Tesoriere.
  3. La Cassa, nelle forme previste dal presente regolamento, esegue presso l’istituto di credito affidatario della gestione dei servizi bancari le operazioni di pagamento e di incasso. L’ordine di bonifico al beneficiario, emesso a fronte dei mandati o buoni di cassa, è firmato dal Tesoriere e dal Cassiere; qualora il pagamento si riferisca a spese diverse dai ruoli fissi di cui all’articolo 35, comma 2, dalle spese connesse e conseguenti e dai versamenti per imposte e contributi e il relativo importo sia superiore ad euro 800.000, l’ordine di bonifico al beneficiario è firmato dal Tesoriere e dal Cassiere, previa autorizzazione di uno dei deputati Questori.
  4. Il denaro ed i valori devono essere depositati in cassaforte, che non può custodire denaro, titoli, documenti ed oggetti che non siano di pertinenza della Cassa.