Regolamenti interni
TITOLO II - GESTIONE FINANZIARIA E SISTEMA CONTABILE
Articolo 19
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(Cassa)
- La Cassa provvede ad effettuare i pagamenti esclusivamente sulla base dei mandati o dei «buoni di cassa» trasmessi dal Riscontro, dopo averne accertata la regolarità formale. Provvede a registrare gli introiti nel sistema contabile. Gli anticipi per spese di missione sono erogati, previa autorizzazione della missione, direttamente dalla Cassa.
- I pagamenti sono effettuati con le seguenti modalità: con accredito in conto corrente ordinario o postale; per mezzo di altri strumenti di pagamento elettronico; mediante emissione di assegni circolari non trasferibili intestati ai beneficiari, tratti sull’istituto di credito presso il quale sono depositati i fondi dell’Amministrazione; per contanti, nei casi autorizzati dal Tesoriere.
- La Cassa, nelle forme previste dal presente regolamento, esegue presso l’istituto di credito affidatario della gestione dei servizi bancari le operazioni di pagamento e di incasso. L’ordine di bonifico al beneficiario, emesso a fronte dei mandati o buoni di cassa, è firmato dal Tesoriere e dal Cassiere; qualora il pagamento si riferisca a spese diverse dai ruoli fissi di cui all’articolo 35, comma 2, dalle spese connesse e conseguenti e dai versamenti per imposte e contributi e il relativo importo sia superiore ad euro 800.000, l’ordine di bonifico al beneficiario è firmato dal Tesoriere e dal Cassiere, previa autorizzazione di uno dei deputati Questori.
- Il denaro ed i valori devono essere depositati in cassaforte, che non può custodire denaro, titoli, documenti ed oggetti che non siano di pertinenza della Cassa.