(Variazioni di bilancio)

  1. Le variazioni del numero e della denominazione dei capitoli, nonché dei relativi importi, sono disposte secondo le modalità di cui all’articolo 11, comma 3.
  2. Alle operazioni di variazione del bilancio superiori a euro 2.000.000 si provvede con decreto del Presidente della Camera, previa conforme deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, adottata su proposta del Collegio dei Questori.
  3. Alle variazioni del bilancio che, anche successivamente alla votazione in Assemblea di cui all’articolo 2, comma 7, comportino l’utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione maggiore di quanto deliberato dall’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’articolo 2, commi 4 e 6, si provvede mediante nota di variazione adottata e resa esecutiva con le modalità di cui al comma 2