Regolamenti interni
TITOLO II - GESTIONE FINANZIARIA E SISTEMA CONTABILE
Articolo 21
.
(Cassiere)
- Il Cassiere ha la diretta responsabilità della consistenza, della movimentazione e della custodia dei valori a lui affidati.
- Risponde della regolarità dei pagamenti, accertando, in particolare, l’identità dei beneficiari.
- Esegue presso gli istituti di credito, con le modalità previste dal presente regolamento, le operazioni di pagamento e di incasso.
- Il Cassiere registra in formato digitale:
- un libro cassa su cui sono annotati analiticamente in ordine cronologico tutti i mandati e i buoni di cassa eseguiti nonché gli introiti effettuati. Le cifre possono essere aggregate solo quando fanno riferimento ad elenchi o documenti sussidiari;
- il codice identificativo dei pagamenti eseguiti.
- Il Cassiere redige giornalmente il verbale della verifica delle operazioni di pagamento e di introito ed effettua la riconciliazione tra il saldo bancario risultante dalle scritture contabili e l’effettiva giacenza presso l’istituto di credito affidatario dei servizi bancari. Il verbale della verifica è reso disponibile al Riscontro per i controlli di competenza ed è trasmesso al Tesoriere.
- Nell’espletamento della sua attività il Cassiere si avvale di un sostituto e di altri incaricati. Il Cassiere è sollevato da responsabilità per le specifiche operazioni effettuate da tali soggetti ed agli stessi imputabili su base documentale.