(Cassiere)

  1. Il Cassiere ha la diretta responsabilità della consistenza, della movimentazione e della custodia dei valori a lui affidati.
  2. Il Cassiere risponde della regolarità dei pagamenti, accertando, in particolare, l’identità dei beneficiari.
  3. Il Cassiere esegue presso gli istituti di credito, con le modalità previste dal presente regolamento, le operazioni di pagamento e di incasso.
  4. Il Cassiere registra in formato digitale:
    1. tutti i mandati e i buoni di cassa eseguiti nonché gli introiti effettuati, annotandoli analiticamente in ordine cronologico in un libro cassa. Le cifre possono essere aggregate soltanto quando fanno riferimento ad elenchi o documenti sussidiari;
    2. il codice identificativo dei pagamenti eseguiti.
  5. Il Cassiere redige giornalmente il verbale della verifica delle operazioni di pagamento e di introito ed effettua la riconciliazione tra il saldo bancario risultante dalle scritture contabili e l’effettiva giacenza presso l’istituto di credito affidatario dei servizi bancari. Il verbale della verifica è reso disponibile al Riscontro per i controlli di competenza ed è trasmesso al Tesoriere.
  6. Nell’espletamento della sua attività il Cassiere si avvale di un sostituto e di altri incaricati. Il Cassiere è esonerato da responsabilità per le specifiche operazioni effettuate da tali soggetti ed agli stessi imputabili su base documentale.