Regolamenti interni
TITOLO II - GESTIONE FINANZIARIA E SISTEMA CONTABILE
Articolo 21
(Cassiere)
- Il Cassiere ha la diretta responsabilità della consistenza, della movimentazione e della custodia dei valori a lui affidati.
- Il Cassiere risponde della regolarità dei pagamenti, accertando, in particolare, l’identità dei beneficiari.
- Il Cassiere esegue presso gli istituti di credito, con le modalità previste dal presente regolamento, le operazioni di pagamento e di incasso.
- Il Cassiere registra in formato digitale:
- tutti i mandati e i buoni di cassa eseguiti nonché gli introiti effettuati, annotandoli analiticamente in ordine cronologico in un libro cassa. Le cifre possono essere aggregate soltanto quando fanno riferimento ad elenchi o documenti sussidiari;
- il codice identificativo dei pagamenti eseguiti.
- Il Cassiere redige giornalmente il verbale della verifica delle operazioni di pagamento e di introito ed effettua la riconciliazione tra il saldo bancario risultante dalle scritture contabili e l’effettiva giacenza presso l’istituto di credito affidatario dei servizi bancari. Il verbale della verifica è reso disponibile al Riscontro per i controlli di competenza ed è trasmesso al Tesoriere.
- Nell’espletamento della sua attività il Cassiere si avvale di un sostituto e di altri incaricati. Il Cassiere è esonerato da responsabilità per le specifiche operazioni effettuate da tali soggetti ed agli stessi imputabili su base documentale.