Regolamenti interni
TITOLO II - GESTIONE FINANZIARIA E SISTEMA CONTABILE
Articolo 13
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(Gestione dei residui)
- I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell’esercizio successivo separatamente dalla competenza del medesimo.
- I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, ai quali non corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono cancellati. I residui delle spese in conto capitale non pagati entro il quarto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, ai quali non corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono cancellati.
- In nessun caso si può iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata o in spesa che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.
- Nelle scritture dell’Amministrazione deve tenersi conto distinto degli esercizi da cui provengono i residui attivi e passivi.