(Gestione dei residui)

  1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell’esercizio successivo separatamente dalla competenza del medesimo.
  2. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, ai quali non corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono cancellati. I residui delle spese in conto capitale non pagati entro il quarto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, ai quali non corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono cancellati.
  3. In nessun caso si può iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata o in spesa che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.
  4. Nelle scritture dell’Amministrazione deve tenersi conto distinto degli esercizi da cui provengono i residui attivi e passivi.