Regolamenti interni
Art.1
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Tutela giurisdizionale dei dipendenti
- 1. I dipendenti della Camera dei deputati, in servizio o in quiescenza, possono ricorrere per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, in base alle norme del presente regolamento, contro gli atti e i provvedimenti, anche di carattere generale, adottati dall'Amministrazione.
- 2. La stessa facoltà di ricorso è ammessa a favore dei terzi interessati dalle decisioni degli organi della Amministrazione concernenti procedure concorsuali per l'assunzione nei ruoli della Camera dei deputati.
- 3. Avverso i provvedimenti che decidono in via definitiva - d'ufficio o su ricorso - nelle materie previste dagli articoli 10, 83, 87, 88, 90 e 97 del regolamento dei Servizi e del personale, nonché nelle materie previste dal regolamento di disciplina - ivi compresi i provvedimenti di destituzione e sospensione cautelare dal servizio - ed avverso ogni altro provvedimento suscettibile di ricorso in via amministrativa da parte dei dipendenti, è sempre ammessa la tutela di cui al comma 1 del presente articolo.
- 4. Nei casi previsti dal comma 3, in cui sia ammesso in ultima istanza ricorso all'Ufficio di Presidenza, la presentazione di tale ricorso preclude la possibilità di adire la Commissione, di cui al successivo articolo 3, avverso la decisione adottata in via definitiva sul ricorso stesso dal predetto Ufficio di Presidenza.