Del procedimento davanti alla Commissione giurisdizionale
  1. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'atto o provvedimento, ovvero dalla data in cui il ricorrente ne abbia avuto piena conoscenza.
  2. In caso di silenzio tenuto dall'Amministrazione su istanza sulla quale essa abbia il dovere di provvedere, il termine di cui al comma 1 decorre trascorsi sessanta giorni dalla data di notificazione della istanza stessa.
  3. Nei termini di cui ai commi 1 e 2 il ricorso deve essere depositato presso la Segreteria della Commissione.
  4. Esso deve contenere:
    1. l'indicazione del nome e cognome del ricorrente e il suo recapito;
    2. gli estremi del provvedimento che si impugna;
    3. l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui il ricorso si fonda;
    4. la sottoscrizione del ricorrente.
  5. Nel termine di dieci giorni dal deposito del ricorso, la Segreteria della Commissione comunica il ricorso ai controinteressati e al Segretario generale. Entro lo stesso termine la Segreteria provvede a formare un fascicolo contenente gli atti che si riferiscono al ricorso. Gli atti anzidetti devono restare, nelle ore di ufficio, a disposizione degli interessati, i quali, personalmente o a mezzo di mandatari speciali, possono esaminarli e ottenerne copia.
  6. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel comma 5, il ricorrente e gli interessati a resistere al ricorso possono presentare documenti. Nei dieci giorni seguenti, le parti possono prendere visione dei documenti depositati. Il ricorrente può proporre motivi aggiuntivi desunti dai documenti contenuti nel fascicolo previsto nel comma 5 o depositati dalle parti resistenti, sempre che detti motivi ineriscano a fatti non noti al ricorrente al momento della proposizione del ricorso. Le parti interessate a resistere al ricorso possono proporre ricorso incidentale.
  7. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 6, le parti possono presentare memorie.
  8. Le parti, in occasione del primo atto col quale intervengono nel procedimento, devono indicare il proprio recapito; in mancanza, qualunque comunicazione è fatta presso la Segreteria della Commissione.
  9. Il deposito degli atti e delle memorie vale in ogni caso come comunicazione a tutte le altre parti, le quali possono prenderne visione.
  10. Scaduto il termine indicato nel comma 7, il relatore nominato dal Presidente della Commissione dà inizio all'istruttoria. Se rileva che il ricorso non sia stato comunicato a tutti gli interessati, dispone che la Segreteria della Commissione provveda a tale comunicazione. In questo caso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione è stata effettuata, si applicano le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 del presente articolo.
  11. Il relatore, se ritiene che occorra acquisire altri documenti o compiere qualche atto istruttorio, ordina che vi si proceda, stabilendo i termini ed i modi per l'esecuzione.
  12. Compiuta l'istruttoria, i relativi atti sono depositati presso la Segreteria della Commissione, che ne dà comunicazione alle parti. A decorrere dalla data di tale comunicazione si applicano le disposizioni contenute nei commi 6, ad eccezione del primo periodo, e 7 del presente articolo.