(Finalità).

  1. Le norme del presente titolo, nel quadro dell’ordinamento dell’Unione europea e dell’ordinamento nazionale, nonché del principio di autonomia degli Organi costituzionali, sono volte a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito delle sedi e delle strutture della Camera dei deputati.
  2. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si osserva, in quanto applicabile, la disciplina vigente nell’ordinamento generale.
  3. Le funzioni e le responsabilità di cui al presente titolo sono esercitate secondo i princìpi e nei limiti di quanto disposto dal Regolamento della Camera, nonché secondo le norme del presente regolamento e degli altri regolamenti interni, tenuto conto in particolare delle competenze in ordine alle decisioni di spesa.