(Lavoratori)

  1. Ciascun lavoratore, in relazione alle istruzioni ed ai mezzi forniti nonché alle informazioni ed alla formazione professionale ricevute ed inerenti alle sue mansioni, contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  2. Ciascun lavoratore ha l’obbligo di: osservare le misure di prevenzione e di protezione adottate; eseguire le disposizioni e le istruzioni ricevute; utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro, i dispositivi di sicurezza e i dispositivi di protezione in dotazione; segnalare immediatamente al preposto o al dirigente le eventuali carenze relative ai suddetti strumenti e dispositivi o alla formazione sull’ utilizzo di questi ultimi; segnalare immediatamente alle strutture interne preposte alla gestione delle emergenze qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro o dai Servizi competenti; sottoporsi ai controlli sanitari prescritti.