Regolamenti interni
TITOLO VIII - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Articolo 88
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(Lavoratori)
- Ciascun lavoratore, in relazione alle istruzioni ed ai mezzi forniti nonché alle informazioni ed alla formazione professionale ricevute ed inerenti alle sue mansioni, contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Ciascun lavoratore ha l’obbligo di: osservare le misure di prevenzione e di protezione adottate; eseguire le disposizioni e le istruzioni ricevute; utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro, i dispositivi di sicurezza e i dispositivi di protezione in dotazione; segnalare immediatamente al preposto o al dirigente le eventuali carenze relative ai suddetti strumenti e dispositivi o alla formazione sull’ utilizzo di questi ultimi; segnalare immediatamente alle strutture interne preposte alla gestione delle emergenze qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro o dai Servizi competenti; sottoporsi ai controlli sanitari prescritti.