(Preposti ai fini della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

  1. Svolgono funzione di preposto ai fini della normativa dell’ordinamento generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

    1. i soggetti titolari di incarico di coordinamento individuati dai consiglieri Capo Servizio, dai consiglieri Capo Ufficio della Segreteria generale e dai Titolari di incarichi assimilati, sulla base di criteri definiti dal Responsabile per la sicurezza sul lavoro tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche logistico-organizzative delle strutture amministrative interessate. I nominativi dei soggetti individuati sono comunicati al Segretario generale, ai Vice Segretari generali e al Responsabile per la sicurezza sul lavoro;
    2. l’Assistente superiore, i vice assistenti superiori, gli assistenti di settore con incarico di responsabile di zona;
    3. i coordinatori responsabili di reparto.
  2. I preposti hanno il dovere di vigilare affinché i lavoratori assegnati alle rispettive unità organizzative osservino le misure di prevenzione e protezione adottate, usino i dispositivi di sicurezza e di protezione e si comportino in modo tale da non creare pericoli per sé o per altri. Essi inoltre:
    1. riferiscono al dirigente le carenze in materia di tutela della salute e sicurezza eventualmente riscontrate nel luogo o nelle attrezzature di lavoro, per le quali non abbiano competenza a provvedere direttamente;
    2. collaborano con il dirigente affinché il livello di informazione dei lavoratori sui rischi relativi ai luoghi di lavoro, alle attrezzature e all’attività svolta risulti adeguato.
  3. I preposti, nell’adempimento degli obblighi connessi a tale funzione, possono impartire ordini, ai sensi dell’articolo 70 del Regolamento dei Servizi e del personale.