(Disposizioni in materia di disciplina)

  1. La violazione degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro posti dalla normativa vigente e dal presente titolo e l’omessa, incompleta o negligente osservanza delle misure di prevenzione e protezione costituiscono illecito ai sensi del Regolamento di disciplina del personale.
  2. Costituisce altresì illecito ai sensi del Regolamento di disciplina del personale la violazione dell’obbligo di mantenimento del segreto nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.