Regolamenti interni
TITOLO VIII - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Articolo 92
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(Altri datori di lavoro)
- Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro i cui dipendenti prestano servizio per un periodo prolungato e continuativo in via principale all’interno delle sedi e delle strutture della Camera, quando tali datori di lavoro siano:
- deputati;
- figure individuate quali datori di lavoro nell’ambito di gruppi parlamentari o altri enti o soggetti diversi dalla Camera, compresi i soggetti dalla stessa controllati, eccetto quelli indicati all’articolo 93.
- Per gli ambienti di lavoro compresi nelle sedi e nelle strutture gestite dalla Camera e per le attrezzature di lavoro dalla medesima fornite, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono informati dal Datore di lavoro dei criteri e degli esiti della valutazione dei rischi, nonché delle misure di prevenzione e protezione adottate. La valutazione dei rischi effettuata per tali profili dal Datore di lavoro sostituisce quella spettante ai datori di lavoro di cui al comma 1, senza che ciò comporti effetti sulla titolarità dei rapporti di lavoro.
- Ciascun datore di lavoro di cui al comma 1 resta pienamente responsabile dell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e comunicate dal Datore di lavoro e, in ogni caso, dell’adempimento di tutti gli obblighi che presuppongono l’esercizio di poteri gerarchici. Resta inoltre pienamente responsabile con riferimento alla scelta delle attrezzature di lavoro, alla cui dotazione provveda direttamente, alla valutazione dei rischi dipendenti dalle attività concretamente svolte, compresa l’individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione e di eventuali dispositivi di protezione individuale, nonché alla scelta dei metodi di lavoro e, in generale, delle condizioni organizzative e procedurali, effettuata direttamente.
- Al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente designati da un datore di lavoro di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 93. Le medesime disposizioni si applicano ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori di cui al comma 1.
- Con delibera del Collegio dei Questori possono essere approvate spese per l’attivazione di servizi di sorveglianza sanitaria e di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori, i cui datori di lavoro siano deputati o gruppi parlamentari che ne abbiano fatto richiesta.