(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)

  1. Nei casi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al contratto è allegato, a pena di nullità, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), che, ove ricorrano le condizioni, è aggiornato nel corso dell’esecuzione dei lavori o dell’erogazione dei servizi e delle forniture.
  2. Al fine di ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 26, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e allo scopo di realizzare le finalità di cooperazione, coordinamento e informazione indicate dallo stesso articolo, i Servizi competenti acquisiscono, in fase istruttoria della spesa di cui all’articolo 23, comma 1, nonché in fase esecutiva, dal Responsabile per la sicurezza sul lavoro le indicazioni relative alla valutazione dei rischi e alle relative misure di mitigazione.
  3. Nella fase di predisposizione della documentazione di gara, il Servizio competente, congiuntamente al Responsabile per la sicurezza sul lavoro, elabora il DUVRI preliminare. Il DUVRI preliminare è sottoscritto dal dipendente responsabile, unitamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al consigliere Capo del Servizio competente per l’attuazione dell’intervento e al Responsabile per la sicurezza sul lavoro.
  4. Prima dell’avvio della fase di esecuzione del contratto, acquisite le necessarie informazioni dal soggetto contraente, il Responsabile per la sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il dipendente responsabile di cui all’articolo 53 procedono all’aggiornamento del DUVRI, che è sottoscritto dai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo unitamente al datore di lavoro dell’impresa appaltatrice.
  5. Nella fase di esecuzione, eventuali modifiche rilevanti per la sicurezza, necessarie in funzione dell’evoluzione dei lavori ovvero dello svolgimento dei servizi e delle forniture, sono formalizzate con apposito verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal dipendente responsabile di cui all’articolo 53 e dal datore di lavoro dell’impresa appaltatrice. I verbali sono allegati al DUVRI.
  6. I costi per la sicurezza indicati nel DUVRI riguardano esclusivamente le misure di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza; la stima deve essere effettuata relativamente a tutta la durata del contratto.
  7. Il DUVRI è aggiornato, anche su proposta del soggetto contraente, qualora intervengano modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo che incidano sulle modalità di realizzazione della prestazione contrattuale nonché a seguito delle riunioni di coordinamento di cui al comma 5.
  8. In occasione dell’avvio della fase di esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture, il Responsabile per la sicurezza sul lavoro, qualora necessario, comunica agli altri datori di lavoro di soggetti che operano all’interno della Camera la presenza del cantiere ovvero l’inizio delle attività riguardanti i servizi o le forniture nonché la necessità di aggiornamento dei relativi DUVRI.
  9. Nel caso di lavori di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i quali è stato sottoscritto il DUVRI, il dipendente responsabile comunica la presenza di eventuali subappalti al Responsabile per la sicurezza sul lavoro e al Servizio competente.