Regolamenti interni
TITOLO VIII - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Articolo 94
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(Rapporti con gli organi di vigilanza)
- Ai sensi dell’articolo 62, comma 4, del Regolamento della Camera, il Presidente della Camera può autorizzare, anche su richiesta del Datore di lavoro, l’esercizio nei confronti della Camera dei deputati delle funzioni e dei poteri attribuiti agli organi di vigilanza.
- Qualora i soggetti che svolgono all’interno della Camera funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro debbano assolvere obblighi di comunicazione o aventi altro contenuto, strumentali all’esercizio di poteri e di funzioni degli organi di vigilanza, si procede ai sensi del comma 1.
- La richiesta di autorizzazione dell’intervento degli organi di vigilanza di cui al comma 1 può essere altresì rivolta al Presidente della Camera dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza indicati all’articolo 89. In tal caso, il Presidente della Camera decide sentito il Datore di lavoro.